

FEMMINICIDIO: La fattispecie, la tutela civile e le politiche pubbliche
Sulmona, Tribunale – 25 settembre 2026 ORE 15,00
Desidero innanzitutto ringraziare il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, avv. Tirabassi, le avvocate Anna Berghella, Presidente di Cammino Sulmona, per avere promosso questo incontro. Saluto Maria Concetta Falivene, già Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza della regione Abruzzo, gli altri relatori, gli avvocati e i presenti tutti.
Il testo che oggi si presenta, edito da Ad Maiora, dal titolo “Femminicidio: la fattispecie penale, la tutela civile, le politiche pubbliche”, è recentissimo, pubblicato in luglio, a pochi mesi dall’entrata in vigore della legge n. 181 del 2025 che ha introdotto il delitto di femminicidio nell’ordinamento.
Abbiamo a un testo collettaneo che andasse oltre il commento alla nuova fattispecie penale per leggere il femminicidio nella complessità delle questioni che pone all’ordinamento.
Il testo si apre col saggio introduttivo dell’On. Martina Semenzato, Presidente della Commissione bicamerale di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere, sulla genesi della riforma.
Il testo si sviluppa lungo tre direttrici:
il femminicidio tra sistema penale e principi costituzionali;
la tutela civile e familiare;
la prevenzione, la protezione e i percorsi di cura.
Abbiamo dato questa impostazione in sintonia con lo spirito della legge n. 181, che all’introduzione del delitto di femminicidio, all’art.1 affianca:
il rafforzamento delle garanzie processuali e degli strumenti di tutela delle persone offese, all’art.3;
la formazione specialistica, all’art.8;
Proprio quest’ultima disposizione valorizza la formazione multidisciplinare, la conoscenza della matrice culturale della violenza, il superamento dei pregiudizi e degli stereotipi giudiziari e la prevenzione della vittimizzazione secondaria.
In questa prospettiva il volume collega il valore della legge alla responsabilità delle istituzioni: rendere effettiva la protezione e sviluppare la capacità di riconoscere e prevenire la violenza.
Mi fa particolarmente piacere che tra gli autori del testo vi siano le avvocate Anna Berghella e Maria Concetta Falivene.
Il contributo di Anna Berghella affronta uno dei profili più delicati che la nuova fattispecie pone all’avvocatura e alla giurisdizione: la prova del femminicidio nel processo penale. Si sofferma sul nesso causale, sul movente di genere, sugli standard probatori e sui criteri di valutazione degli indizi, ponendo il problema decisivo di come gli elementi indicati dall’art. 577-bis debbano tradursi, nel processo, in fatti concretamente accertabili.
Maria Concetta Falivene muove invece dal quadro europeo e dal percorso che ha condotto alla codificazione del femminicidio ed esamina le ricadute sulla funzione e sulla responsabilità genitoriale, sulla tutela dei figli minori, sull’autonomia del giudizio civile e sulla condizione degli orfani di femminicidio.
È una prospettiva importante su come il femminicidio non esaurisce gli effetti nell’accertamento e nella sanzione penale all’autore ma produce conseguenze sulla famiglia, i minori e la necessità di una protezione destinata a protrarsi nel tempo.
Sono due contributi diversi e complementari, che rappresentano bene l’impostazione che abbiamo voluto dare alla pubblicazione: partire dalla fattispecie penale seguendone le implicazioni nel processo, nella famiglia e nel sistema complessivo delle tutele.
Muovendo da questa impostazione limiterò il mio intervento:
- -alla architettura della legge n. 181 del 2025
2.al percorso normativo che ha condotto alla legge,
3.alle ragioni dell’introduzione dell’autonoma fattispecie di femminicidio;
4-sulla necessità che gli elementi costitutivi della nuova fattispecie trovino nel processo un rigoroso accertamento,
5- la responsabilità delle istituzioni prima che la violenza raggiunga il suo esito estremo.
Parto dall’architettura complessiva della legge n. 181: essa si compone di 14 art. e costruisce un intervento legislativo che investe il diritto penale e processuale, la protezione delle vittime e degli orfani, l’ordinamento penitenziario, la formazione degli operatori e la prevenzione.
Il cuore della riforma è l’art. 1, che introduce nel c.p. l’art. 577-bis, configurando il delitto autonomo di femminicidio, e interviene anche su altri reati connessi alla violenza contro le donne (art. 1).
Gli articoli successivi –dal 2 al 5 –rafforzano la posizione della persona offesa nel procedimento penale e le relative garanzie processuali, intervengono sulla tutela dei figli e degli orfani di femminicidio e sulle conseguenze derivanti dal nuovo delitto.
L’art. 6 prevede campagne di sensibilizzazione per la prevenzione delle aggressioni di tipo sessuale attraverso l’uso degli stupefacenti da parte delle Regioni e la realizzazione di iniziative formative e didattiche nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Gli artt. 7 e 8 prevedono un tavolo tecnico per linee guida e raccomandazioni per il contrasto del fenomeno della violenza e l’obbligo formativo degli operatori per il contrasto alla violenza sulle donne e alla la violenza domestica.
La legge rafforza all’art. 9 la tutela delle vittime minorenni, consentendo l’accesso ai centri antiviolenza alle ragazze che abbiano compiuto 14 anni, per ricevere informazioni e orientamento anche senza la preventiva autorizzazione dei genitori, in quei casi previsti dalla norma.
all’ art. 10, la L. interviene sull’organizzazione degli uffici del P.M. sulla tempestività dell’audizione della persona offesa, all’art. 11 sulle garanzie economiche connesse al risarcimento del danno e all’art. 12. sulle garanzie di accesso delle vittime di violenza di genere al patrocinio a spese dello Stato
Gli ultimi 2 articoli assicurano il coordinamento dell’ordinamento col nuovo art. 577-bis c.p. e recano la clausola di invarianza finanziaria (art. 14).
Certamente cm sappiamo la legge n. 181/ 2025 non nasce in un vuoto normativo ma è il punto più recente di un percorso in cui il nostro ordinamento ha progressivamente anticipato la soglia della tutela.
Un percorso partito, cm sappiamo dalla Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata in Italia con L. 77/ 2013, che ha riconosciuto la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani e forma di discriminazione affidandone il contrasto a una strategia integrata di prevenzione, protezione e politiche coordinate.
Su questo impianto si sono innestati:
il decreto-legge n. 93 del 2013, convertito dalla legge n. 119 del 2013 che ha rafforzato gli strumenti penali, processuali e preventivi di contrasto alla violenza domestica e di genere;
la legge n. 69 del 2019, il cosiddetto Codice Rosso che ha accelerato la risposta giudiziaria, rafforzato la tutela della persona offesa e introdotto nuove fattispecie di reato;
(D.lgs n 149/ 2022) la riforma Cartabia del processo civile che ha introdotto gli artt. 473 -bis 40 e seguenti c.p.c dedicando una disciplina processuale specifica ai procedimenti familiari in cui siano allegati abusi familiari e condotte di violenza domestica o di genere;
infine la L. n 168/2023 che ha ulteriormente anticipato la soglia di tutela, rafforzando gli strumenti di prevenzione, protezione e valutazione del rischio.
In questo percorso ha avuto un particolare rilievo la relazione del 31 luglio 2024 della Commissione bicamerale di inchiesta sul femminicidio inerente la Ricognizione degli assetti normativi in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere per la redazione di un testo unico, approvata all’unanimità.
La relazione ha ordinato la normativa in cinque grandi aree: 1.sensibilizzazione e formazione; 2.pari opportunità e prevenzione; 3.tutela delle vittime e repressione; 4.misure di sostegno; 5.esecuzione penale e riparazione.
Il valore di qta relazione della Commissione bicamerale di inchiesta sul femminicidio sta nell’aver evidenziato come la quantità delle norme non coincida sempre con l’effettività della tutela.
Il Disegno di Legge di iniziativa governativa, qundi approvato dal CdM il 7 marzo 2025, a firma dei ministri Nordio, Casellati, Roccella è stato presentato al Senato, assegnato alla Commissione Giustizia, sottoposto ad audizioni, alla discussione,all’ esame degli emendamenti.(Bongiorno _Campione)
Il testo originario è stato modificato in Commissione a seguito delle osservazioni emerse nelle audizioni.
Il Parlamento ha cercato un terreno di responsabilità istituzionale condivisa, pur dinnanzi a differenti valutazioni giuridiche e politiche.
Il Senato ha approvato all’unanimità il provvedimento a luglio 2025 e la Camera senza apportare modifiche ha quindi approvato definitivamente il 25 novembre 2025.
Il cuore del confronto naturalmente è stato l’introduzione dell’art. 577-bis c.p. l’autonoma fattispecie di femminicidio e perché introdurre un nuovo delitto se l’uccisione di una donna era già punita come l’omicidio volontario, nei casi previsti dall’ordinamento all’art. 575 e applicando le circostanze aggravanti agli artt. 576 e 577
Perche’ il Legislatore ha inteso qualificare determinate condotte omicidiarie contro le donne che si inseriscono nelle dinamiche indicate dall’art. 577-bis : Odio, discriminazione, prevaricazione, atto di controllo, possesso, dominio in quanto donna o in relazione al rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, dinamiche punite con la pena dell’ergastolo. Fuori da questi casi si applica l’art. 575
Dinamiche individuate dall’art. 577-bis che nel processo devono essere tradotte in fatti concreti e verificabili.
E qui la nuova norma è chiamata alla prima vera prova applicativa.
La distinzione tra art. 575 e art. 577-bis deve emergere dall’accertamento processuale e non può essere affidata a una qualificazione sociologica del fatto.
Non basta che la vittima sia una donna se il fatto non si colloca in qte specifiche dinamiche individuate dal 577 bis c.p.
Il femminicidio può essere l’esito finale di condotte penalmente rilevanti e possono essere essenziali per ricostruire il contesto della relazione le condotte precedenti tra autore e vittima al fine di accertare le dinamiche richieste dall’art. 577-bis.
La prova deve emergere da denunce, testimonianze, referti medici, messaggi, comunicazioni digitali, interventi delle forze dell’ordine e segnalazioni dei servizi, secondo le regole processuali.
È qui c’è la centralità dell’avvocatura e della magistratura
E’ su questo terreno che nel corso del tempo si formerà la giurisprudenza applicativa dell’art. 577-bis.
Le prime applicazioni della norma saranno decisive per precisare bene i concetti di controllo, possesso, dominio e prevaricazione e per individuare criteri capaci di garantire uniformità e prevedibilità
Attenzione particolare la legge la riserva agli orfani di femminicidio (art. 4) che con l’uccisione della madre commessa dal padre subiscono la doppia frattura di perdere la madre e il padre contemporaneamente come figure di protezione.(Mary Cirillo – batteria Viminale sindaco -assistenza psicologica immediatamente.
Vado a concludere dicendo che il diritto penale interviene sull’atto estremo, la responsabilità delle istituzioni comincia prima.
Ed è su quel “prima” che si gioca la sfida più difficile che questa legge affida alla magistratura, all’avvocatura, alle istituzioni e alla società.
